DECRETO MINISTERIALE DEL 22 NOVEMBRE 2017
ATTIVO DAL 5 GENNAIO 2018
Il Ministero dell’Interno, con Decreto del 22 novembre 2017, ha approvato la regola tecnica di prevenzioni incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori – distributori rimovibili ad uso privato destinati all’erogazione di carburante di categoria C (gasolio).
Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
I contenitori-distributori disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
I contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente. A tal fine, il serbatoio può essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:
a.1) entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione;
a.2) parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti;
a.3) entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;
a.4) parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;
b) a parete singola con:
b.1) parete metallica con protezione anticorrosione;
b.2) parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco.
Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato all’interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche.
LE NOSTRE SOLUZIONI:
– Diesel Tank a Doppia Parete, costruiti con materiale metallico o non metallico, per i quali non servono bacino di contenimento e tettoia di protezione.
Scopri i nostri modelli Diesel Tank DTV DP e Diesel Tank DT CUBE.
– Diesel Tank mono parete, costruiti con materiale metallico o non metallico, ma dotati di bacino di contenimento con capacità non inferiore al 110% del volume del serbatoio contenuto e di relativa tettoia di protezione.
Scopri il nostro modello Diesel Tank DTO 110% o CONTATTACI per un preventivo gratuito.
Lascia un commento